di , 22/11/2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 novembre 2022, del Decreto del Ministero della Salute del 21 settembre 2022 “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio”, è stata posta una pietra miliare nella regolamentazione della telemedicina.

Le linee guida sono contenute nell’allegato al Decreto, un documento che è articolato in tre sezioni:

  1. Requisiti funzionali dei servizi di telemedicina, nella quale vengono identificati i requisiti minimi di carattere funzionale che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali;
  2. Requisiti tecnologici dei servizi di telemedicina, sezione con la quale sono identificati i requisiti minimi di carattere tecnologico che dovranno caratterizzare le soluzioni oggetto di sviluppo nei contesti regionali, affinché sia garantita l’erogazione omogenea dei servizi sanitari in regime di telemedicina;
  3. Competenze e formazione, capitolo che individua le caratteristiche formative necessarie per lo sviluppo e l’efficacia dei servizi di telemedicina nei contesti sanitari regionali per professionisti e utenti.

Come facilmente intuibile, l’intento del provvedimento è quello di stabilire i requisiti tecnici considerati “indispensabili per garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione dei servizi di telemedicina”.

L’eleggibilità del paziente

Il Decreto stabilisce che i servizi di telemedicina implementati a livello regionale possono essere fruiti da un assistito che deve risultare eleggibile dal punto di vista clinico, tecnologico, culturale e di autonomia o disponibilità di un caregiver (quando necessario). La presenza di tali requisiti viene giustificata con l’assunto che, essendo un servizio da remoto, per usufruire della telemedicina sia necessario essere in possesso di alcune competenze in ambito digitale e disporre di dotazioni tecnologiche nonché condizioni cliniche compatibili per la prestazione.

Proprio su questo punto il dottor Sergio Pillon, coordinatore della Trasformazione Digitale dell’ASL di Frosinone, sottolinea che, ad oggi, non è ancora stata data alcuna indicazione di quali siano questi parametri in base ai quali dovrà esprimere il suo giudizio colui che sarà indicato come il responsabile sulla decisione di rendere “arruolabile” o meno un paziente.

Infatti, a tal riguardo nel testo del Decreto si specifica che “l’eleggibilità clinica è a giudizio insindacabile del medico, che, in base alle condizioni cliniche e sociali del paziente, valuta se proporre al paziente i servizi di telemedicina (ad esempio, una visita di controllo in modalità televisita)”.

Il testo prosegue stabilendo che saranno oggetto di valutazione anche l’idoneità e la dotazione tecnologica a disposizione del paziente (es. smartphone con caratteristiche adeguate all’installazione di specifiche app per la televisita), come pure la capacità di utilizzo degli appositi kit per la telemedicina. Si prevede addirittura, nel caso fosse necessario, “un sopralluogo per verificare le caratteristiche fisiche, impiantistiche ed igieniche del domicilio del paziente”, e, oltre a tutto ciò, andranno anche “verificati gli aspetti connessi con la digital literacy del paziente e/o del caregiver al fine di valutare l’appropriatezza dei dispositivi e il grado di autonomia nell’uso”.

Manca però un particolare di non poco conto: non viene individuata la figura (o le figure) incaricata di tale responsabilità. Detto ciò, per l’unica figura con una responsabilità specificata, vale a dire il medico nel caso dell’eleggibilità clinica, non sa su quali evidenze può basare la sua indicazione, dal momento che, in non pochi casi, mancano delle prove cliniche a sostegno dell’utilizzo dei servizi di telemedicina.

I servizi di telemedicina e le loro caratteristiche

Il quadro relativo all’arruolabilità dell’assistito si complica ulteriormente se esso viene coniugato con l’elenco dei servizi minimi che ogni infrastruttura regionale di telemedicina deve erogare:

  • televisita;
  • teleconsulto/teleconsulenza;
  • telemonitoraggio;
  • teleassistenza.

Sembra che non sia stata presa in considerazione la possibilità che un paziente, tenendo conto di tutti i requisiti di eleggibilità elencati in precedenza, possa essere eleggibile per un servizio, ma non per un altro.

Il tutto è reso ancora più difficile dal fatto che bisogna  tener presente anche che ciascun servizio minimo è composto da un set di micro-servizi logici, e ciascun micro-servizio viene classificato all’interno di uno dei seguenti cluster:

  • Specifici, in pratica micro-servizi logico/funzionali essenziali e propri per l’erogazione dei servizi di telemedicina;
  • Trasversali, definiti come necessari, nel singolo contesto regionale, per l’integrazione con i servizi funzionali all’erogazione delle prestazioni siano esse erogate in presenza e/o in telemedicina;
  • Opzionali, così denominati in quanto possono essere inclusi all’interno del perimetro di funzionalità delle iniziative progettuali di telemedicina presentate dalle regioni, ma che non rappresentano un presupposto necessario per lo sviluppo dei servizi minimi, in quanto non strettamente necessari per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.

L’associazione fra micro-servizi e cluster è presentata nella tabella 1 presente nel Decreto riportata qui di seguito.

Ad un’attenta analisi, tutti i micro-servizi vengono classificati come “specifici”, anche nel caso in cui vengano erogati in presenza.

Sembra, infatti, che la Telemedicina si configuri come una pratica a sé stante, in una direzione completamente opposta a quella in cui ci si sta muovendo, ovvero quella di servizi digitali per la medicina (l. telemedicina, monitoraggio remoto, terapie digitali) integrati nel sistema sanitario nazionale.

Centri Servizi e Centri Erogatori

Altro aspetto previsto dal provvedimento è la presenza, per ogni infrastruttura regionale di telemedicina, di uno o più Centri servizi, con compiti prettamente tecnici, e di uno o più Centri erogatori, con compiti prettamente sanitari. Viene anche specificato che queste due realtà possono coesistere in un’unica organizzazione.

Il Centro servizi si farà carico di tutti gli aspetti tecnologici quali: la manutenzione della piattaforma, la gestione degli account, l’help desk per tutti gli utenti presi in carico dall’infrastruttura regionale di telemedicina, il monitoraggio del corretto funzionamento dei dispositivi medici, la formazione sull’uso dei dispositivi medici ai pazienti/caregiver, ecc. Al Centro servizi può anche essere affidato il compito di distribuzione dei dispositivi medici al domicilio del paziente, la loro installazione, la manutenzione oltre che il ritiro e la sanificazione al termine del servizio.

Il Centro erogatore, invece, mette a disposizione le prestazioni di telemedicina per il monitoraggio dei pazienti. Inoltre, tramite di essi sono monitorati i parametri clinici e sono gestiti gli alert di tipo sanitario.

Infine, l’Infrastruttura regionale di telemedicina dovrà consentire l’erogazione dei servizi H24, 7 giorni su 7. In più, dovranno essere definiti dei tempi di presa in carico e dei tempi di ripristino del servizio tenendo conto della valutazione della priorità e delle anomalie/incidenti.

Competenze di operatori e pazienti

Per quanto riguarda le competenze digitali e la conseguente formazione di operatori sanitari, definiti come “fattori fondamentali allo sviluppo e all’implementazione dei servizi di telemedicina nei contesti sanitari regionali”, si specifica che sia il personale sanitario che i pazienti e il loro caregiver dovranno ricevere un’adeguata formazione in merito all’uso degli strumenti messi a disposizione per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.

A tal proposito il Decreto elenca le competenze necessarie per l’utilizzo dei servizi da parte degli operatori:

  • competenze di base nell’uso dei sistemi informatici;
  • conoscenza della piattaforma tramite cui sono erogati i servizi di telemedicina;
  • competenze sull’eleggibilità del paziente relativamente al servizio specifico di telemedicina;
  • competenze nell’interpretazione e analisi dei dati del singolo e della popolazione oggetto di intervento;
  • competenze nella gestione da remoto della relazione con i pazienti o con altri professionisti sanitari;
  • capacità di comunicazione da remoto con pazienti, caregiver e tutti i componenti del team sanitario.

In aggiunta, i professionisti devono sviluppare competenze specifiche in materia di privacy e sicurezza del dato connessa con l’utilizzo di strumenti elettronici, e gli operatori sanitari potranno acquisire le competenze necessarie per utilizzare i servizi di telemedicina attraverso specifici programmi di formazione ECM e attraverso le iniziative formative veicolate tramite la Piattaforma nazionale per la diffusione della telemedicina del Ministero della salute realizzata nell’ambito del PNRR.

Ma anche ai pazienti (e ai loro caregiver) è richiesta l’acquisizione di competenze e la presenza di determinati requisiti per utilizzare in modo efficace i servizi di telemedicina. Ecco perché nel Decreto si stabilisce che le soluzioni di telemedicina dovranno prevedere strumenti di informazione/formazione per l’utenza (come ad esempio video tutorial, infografiche, depliant cartacei, nonché attività di coaching sia in presenza che a distanza) per assicurare un uso appropriato di tutte le tecnologie fornite al paziente, inclusi i dispositivi medici.

Considerazioni sul provvedimento

In conclusione, si può affermare che questo decreto presenta sicuramente degli elementi positivi, ma in alcuni punti, soprattutto nella definizione dell’eleggibilità del paziente e nella strutturazione dei servizi di telemedicina, sembra essere stato redatto solamente da tecnici che non non si siano confrontati in alcun modo con personale clinico.