di , 05/10/2016

Il mercato della salute e quello della farmacia in particolare, è, da troppo tempo, fermo ai blocchi di partenza, questa posizione di stallo permette che, sempre più spesso, da più parti giungano annunci di nuove iniziative sia nel campo del retail in store sia app che promettono disruption e disintermediazione dell’opera del farmacista, come definirle?

– Esercizi di stile?

– False partenze?

La mia presa di posizione non vuole essere né polemica né conservatrice, chi mi conosce sa che sono un entusiasta delle nuove tecnologie nel campo della professione del farmacista (ma sempre con un occhio attento all’etica ed alla deontologia),

Guardo sempre con interesse l’annuncio di nuove iniziative perché consapevole che la professione del farmacista oltre ad essere caratterizzata dal continuo aggiornamento debba essere caratterizzata anche dalle continue innovazioni sia nel campo delle nuove cure, ma anche nel campo delle nuove tecnologie applicate alla sua professione, senza mai perdere di vista la sua mission professionale. Tuttavia le ultime novità annunciate nel nostro settore mi sembra che vadano ben oltre questi limiti, un esempio per tutti le APP che promettono di mettere in contatto clienti/pazienti con la farmacia più vicina o con la farmacia fornita di quel prodotto, e questo mi starebbe bene se si trattasse di prodotti che non sono sottoposti alla consegna in farmacia da parte del farmacista (Etico, SOP e OTC), in alcune app è previsto addirittura l’invio della foto della ricetta per poi passare in farmacia a ritirare il prodotto prescritto, fin qui nessun problema, ma la circolare pubblicata dal Ministero della Salute del 10 maggio 2016 ci riporta con i piedi per terra e dice:

…L’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l‘e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di acquisto di medicinali offerti al pubblico dai siti web autorizzati, non è consentito in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati attraverso il sito all‘uopo indicato che deve coincidere con quello registrato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita on line di medicinali, pubblicato sul portale del Ministero. A ciò si aggiunga che l‘utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall’utente, risalgono ad un venditore accreditato selezionato dal sistema appare in contrasto con il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’articolo 15 della legge n. 475 del 1968…

Quindi Esercizi di stile perché è bello illustrare a tutti, farmacisti e non, cosa la tecnologia è in grado di fare nel campo della salute, ma bisogna stare molto attenti alla reale applicazione perché oltre ad essere un esercizio di stile diventerebbe un gioco, ma molto pericoloso sia per farmacisti che per i loro clienti, insomma in farmacia si alla novità ma con giudizio e deontologia.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Winspot il 3 Ottobre 2016.